“ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE”
STATUTO
Art.1- DENOMINAZIONE
E’ costituita , a tempo indeterminato, l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE” (di seguito,”l’associazione” od “ONLUS”) avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 4 dic. 1997, N° 460 e successiva modificazioni.
Art.2- SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone economicamente svantaggiate, in Africa e in altri paesi in via di sviluppo senza limiti continentali. L’attività consisterà, sostanzialmente, nella prestazione di assistenza sociale e sanitaria, nell’addestramento, qualificazione e formazione scolastica, nell’addestramento, qualificazione e formazione lavorativa, fra cui l’insegnamento di arti e/o mestieri; la costruzione e/o il miglioramento di infrastrutture e l’acquisto e la gestione di tutti i mezzi o macchinari necessari alla buona riuscita dei progetti.
La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dic. 1997, N°460 e successive integrazioni e modifiche.
La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
Art.3- SEDE
La ONLUS ha sede in Pompei (NA), via Lepanto n.6.
Art.4- PATRIMONIO
IL patrimonio è costituito:
- dalle quote associative annuali;
- dai beni mobili o immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente scopo analogo od affine alla costituenda ONLUS, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 co.190 della legge 23 dicembre 1996,N° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 5- ASSOCIATI
Sono associati dell’associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La qualità di associato si perde per decesso o dimissioni, ovvero per morosità od indegnità, queste ultime sancite dall’assemblea degli associati.
Art.6- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’assemblea degli associati;
- il collegio dei revisori.
Art. 7- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre a nove membri. Il suo Presidente, ed il suo Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione medesimo, fra i suoi membri , se il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell’associazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati nella carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tale direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento dello scopo sociale.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione e, in particolare, delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento dello scopo sociale.
Esso, inoltre, predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, determina la contribuzione annuale del socio e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più membri, in tutto o in parte, l’esercizio dei suoi poteri. Può deliberare, inoltre il conferimento a terzi da parte del presidente di speciali procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Art. 8- ASSEMBLEA
L’Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso decise secondo motivi di opportunità, anche via: fax, e-mail, chiamata diretta o sms .
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e, in ogni caso, quando ne sia fatta richiesta motivata dal almeno un decimo degli associati.
Le adunanze possono tenersi anche fuori dalla sede dell’associazione, purchè in Italia.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, di prima o di seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, e, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti; essa delibera a maggioranza dei voti.
L’Assemblea ordinaria ha poteri di indirizzo e di nomina degli organi sociali ed in particolare, ed ha mero titolo esemplificativo:
- determina le direttive generali per l’azione da svolgere in relazione allo scopo sociale, discute e delibera sulle relazioni alle attività sociali;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno la metà degli associati.
In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Con la stessa maggioranza saranno nominati due o più liquidatori,determinandone altresì i poteri.
Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammessa la delega ad altri associati; ogni associato non potrà avere più di tre deleghe.
Art. 9- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’assemblea per il triennio.
Essi devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e redigere una relazione al bilancio; potranno accertare la consistenza di cassa e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Art. 10- GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono da ritenersi gratuite.
Art.11- BILANCIO ED UTILI
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall’ Associazione per il perseguimento del proprio scopo istituzionale.
Art.12- DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle leggi vigenti. |